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D.P.R. 08/08/2002 n. 2072. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente Legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono. 3. Ai fini della presente Legge si intende a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa. 4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano. 5. Le disposizioni della presente Legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica nonchè principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.". -L'art. 4 della citata Legge 18 maggio 1989, n. 183 è il seguente: "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio Decreto a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3 e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inatti vità dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente Legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente Legge. 2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. 4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.". -L'art. 88 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente: "Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi a) al censimento nazionale dei corpi idrici b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordi namento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonchè indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici n) ai compiti fissati dall'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3 p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, comma 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa Legge v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni; aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste; bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese]. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni. Art. 3. Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni a) il Direttore generale b) il Collegio dei revisori. Art. 4. Direttore generale 1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia è conferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale. 2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 3. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA). 4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia b) adotta i programmi di attività per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di effi cienza ed efficacia g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3 i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale 5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità per l'accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 7, comma 3. Note all'art. 4: |
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